La Cassazione ha escluso l’uso dell’art. 141 Cod. Ass. per i danni richiesti “iure proprio” dagli eredi del trasportato deceduto e ha riconosciuto che, se l’assicuratore del vettore paga comunque, l’unica via di rientro è la ripetizione dell’indebito ex art. 2036, co. 3 c.c. contro il vero debitore/impresa designata FGVS quando il responsabile è privo di polizza.

Contesto

  • Il caso riguarda un sinistro con veicolo responsabile non assicurato e trasportato deceduto; l’assicuratore del vettore (Zurich), non responsabile, ha risarcito gli eredi e poi ha chiesto rimborso a Generali quale impresa designata dal FGVS.
  • I giudici di merito avevano negato il rimborso perché l’art. 141 c.d.a. non si applica se il vettore non è responsabile e perché la rivalsa ex art. 141, co. 4, riguarda l’assicuratore del responsabile, non l’impresa designata, salvo i limiti già tracciati dalla giurisprudenza.

Principio su art. 141 c.d.a.

  • La Cassazione ribadisce l’inapplicabilità dell’art. 141 ai danni richiesti “iure proprio” dai congiunti del trasportato deceduto; tale norma copre solo il danno del trasportato e non quello autonomo dei familiari, conformemente all’arresto delle Sezioni Unite 2022 che ha circoscritto l’ambito dell’azione diretta del trasportato.
  • Resta distinto il profilo “iure hereditatis” (danni terminali del trasportato), per cui l’art. 141 può operare; ma quando i congiunti chiedono il loro pregiudizio proprio, l’azione ex art. 141 non è praticabile.

Vie recuperatorie escluse

  • Regresso ex art. 1299 c.c.: escluso perché tra Zurich e Generali non vi è solidarietà passiva verso gli eredi per quei danni “iure proprio”.
  • Surroga ex artt. 1916 e 1203 c.c.: esclusa perché l’assicurato di Zurich non è responsabile del sinistro, mancando il presupposto della responsabilità del surrogato.
  • Adempimento del terzo ex art. 1180 c.c.: il pagamento spontaneo non genera automaticamente un credito recuperabile verso il debitore effettivo.

Soluzione individuata

  • L’unica azione utilizzabile è la ripetizione dell’indebito ex art. 2036, co. 3 c.c., poiché Zurich ha pagato il debito altrui credendosi obbligata; ciò consente di subentrare nella posizione del creditore soddisfatto e chiedere quanto versato all’effettivo debitore (impresa designata FGVS, nei limiti di legge).
  • La decisione accoglie uno dei motivi di ricorso di Zurich, ma per una diversa ragione rispetto a quella originariamente proposta, ricostruendo in diritto il corretto titolo recuperatorio.

Rilievi pratici

  • Per i sinistri con vettore non responsabile e responsabile privo di copertura, gli eredi del trasportato che agiscono “iure proprio” non attivano l’art. 141; eventuali pagamenti dell’assicuratore del vettore sono “non dovuti” e recuperabili solo per indebito.
  • In presenza di veicolo responsabile non assicurato, la nozione di “impresa del responsabile” include, ai fini delle rivalse ammesse dall’art. 141 per il danno del trasportato, anche l’impresa designata FGVS entro i limiti normativi; ma ciò non vale per i danni “iure proprio” dei congiunti, fuori dal perimetro dell’art. 141.

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