ll nuovo attestato di sinistralità pregressa UE adotta un modello unico valido in tutti gli Stati membri, da rilasciare di default in formato elettronico, applicabile dal 24 luglio 2025; resta sempre ottenibile gratuitamente anche in cartaceo su richiesta, con contenuti standardizzati per favorire riconoscibilità, portabilità e non discriminazione transfrontaliera.
Cosa è stato pubblicato
- È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale UE il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1855 del 3 luglio 2024, che fissa il modello e le istruzioni dell’attestazione di sinistralità pregressa prevista dall’articolo 16 della direttiva 2009/103/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2021/2118.
- Il regolamento entra in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione e si applica a decorrere dal 24 luglio 2025, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.
Finalità e principi
- L’obiettivo è rendere l’attestazione facilmente riconoscibile in tutta l’Unione, limitando i dati a quanto necessario e consentendo l’integrazione delle specificità nazionali (es. sistemi bonus-malus).
- È ribadito il principio di non discriminazione: quando usato per calcolare i premi, gli assicuratori non possono discriminare per nazionalità o Stato membro di provenienza e devono equiparare attestazioni estere a quelle nazionali.
Formato e rilascio
- L’attestazione è fornita prioritariamente in formato elettronico; su richiesta del contraente è rilasciata gratuitamente anche in cartaceo.
- I contraenti possono esigere l’attestazione in qualunque momento, almeno per gli ultimi cinque anni del rapporto, compresa l’assenza di sinistri.
Modello unico europeo
- Il regolamento contiene un modello standard (Parte A) e istruzioni di compilazione (Parte B) per uniformare layout e contenuti in tutti gli Stati membri, facilitando confronti e cambi di compagnia o Stato.
- La Commissione ha definito il modello dopo consultazioni con portatori d’interesse, autorità nazionali ed esperti degli Stati membri.
Dati obbligatori contenuti
- Identità dell’emittente (impresa/organismo), Stato membro, iscrizione o base giuridica, contatti.
- Dati del contraente: nominativo/denominazione, data di nascita o numero identificativo secondo prassi nazionali, contatti.
- Veicolo: categoria, marca (anche modello), VIN se noto, targa o altro identificativo.
- Contratto: impresa, numero di polizza, data inizio/cessazione copertura (con “ignota” se non nota).
- Sinistri: date, numero sinistri e liquidati per incidente, eventuale responsabilità condivisa (<100%).
- Informazioni aggiuntive: spazio per fattori nazionali rilevanti su sconti/penalizzazioni del premio, conducenti designati, accordi contrattuali che incidono sul premio.
Tempistiche e recepimento in Italia
- La direttiva (UE) 2021/2118 è stata recepita nell’ordinamento italiano con interventi sul Codice delle Assicurazioni; le nuove regole sull’attestazione operano dalla data di applicazione dell’atto di esecuzione della Commissione, mantenendo nelle more le regole IVASS vigenti.
- In prospettiva dell’avvio al 24 luglio 2025, IVASS ha avviato consultazioni sulle informazioni aggiuntive dell’attestazione e sugli adeguamenti regolamentari nazionali.
Chiarimenti su alcuni punti citati
- Consultazione e richiesta: l’attestazione è esigibile “in qualunque momento” almeno per gli ultimi cinque anni del rapporto, non solo a scadenza, in linea con l’art. 16 come modificato.
- Validità transfrontaliera e trasparenza: il modello armonizzato e il divieto di discriminazione garantiscono piena efficacia e utilizzabilità in ogni Stato membro, con riconoscimento dei benefici maturati.
Nota operativa: alcune affermazioni operative aggiuntive, come l’“obbligo di trasmissione dei dati alla banca dati centrale europea 30 giorni prima della scadenza”, non sono previste dal regolamento 2024/1855; gli adempimenti tecnici nazionali sono oggetto di norme e consultazioni IVASS per l’implementazione del nuovo modello in Italia.
Articoli
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione, del 3 luglio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello dell’attestazione di sinistralità pregressa.
- Introdotte nuove modifiche alla Direttiva sull’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità.
- Recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità.
- Schema di regolamento concernente le informazioni aggiuntive dell’attestazione di sinistralità pregressa di cui alla sezione F dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2024/1855 della commissione europea del 3 luglio 2024, i criteri di individuazione e le regole evolutive della classe di merito di conversione universale.
- RC Auto: in consultazione le novità sulla sinistralità pregressa.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1855 della commissione del 3 luglio 2024 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello dell’attestazione di sinistralità pregressa (Testo rilevante ai fini del SEE).
- In vigore il Regolamento UE 2024/1855 sul nuovo attestato di rischio.
- È in Gazzetta Ufficiale UE il testo della nuova Motor Insurance Derictive.
- Sospensione Polizza RC Auto – nuove regole dal 23/12/2023.
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